LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 ruolo generale contenzioso col n. 2148 anno 1997, spedita a  sentenza
 all'udienza collegiale del 24 novembre 1999, pendente tra:
     Roberto  e  Renato  Quattrini,  quali  eredi  di  Maria  Camerani
 elettivamente domiciliata in Roma, via  XX  Settembre  n.  3,  presso
 l'avv.  Antonio  Rappazzo  che li rappresenta e difende, unitamente e
 disgiuntamente all'avv. Fabrizio Cipollaro,  per  procura  a  margine
 dell'atto di appello, appellanti;
     Guglielmina Camerani e Attilia, Bruno, Stefano e Silvia Camerani,
 quali  eredi  di  Fernando  Camerani  e  Norma  Bovi, vedova Camerani
 Fernando elettivamente domiciliata in Roma,  via  Carlo  Poma  n.  2,
 presso  gli  avvocati  Simonetta  Belletti  e  Carlo Falzetti, che li
 rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di appello,
 appellanti;
     Amministrazione finanziaria dello Stato elettivamente domiciliata
 in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello
 Stato, appellata.
   Oggetto: accertamento qualita' di erede. Appello  avverso  sentenza
 n. 13426, tribunale di Roma del 12 aprile21 settembre 1996.
   Premesso:
     che   il   tribunale  di  Roma,  con  sentenza  12  aprile  1996,
 accogliendo la domanda dell'Amministrazione finanziaria  dello  Stato
 proposta  nei  confronti  di  Camerani  Guglielmina, Camerani Maria e
 Camerani Fernando,  figli  legittimi  del  fratello  della  madre  di
 Camerani Brandi Laura, figlia naturale, deceduta ab intestato e senza
 parenti legittimi, dichiaro' lo Stato erede universale della de cuius
 e  condanno'  i  convenuti alla restituzione in favore dell'erario di
 tutti i beni ereditari;
     che  avverso  la  suddetta  sentenza  hanno  proposto  appello  i
 convenuti  assumendo  che  l'attuale  sistema  di diritto successorio
 consentirebbe, in mancanza di  altri  successibili  ed  a  preferenza
 dello  Stato,  di  devolvere  loro l'eredita', in qualita' di parenti
 naturali (c.d.  cugini naturali); cio', anzitutto, in  base  all'art.
 565,  cod.  civ.    che, con l'inciso "altri parenti", si riferirebbe
 proprio ai c.d.   parenti naturali, posto  che  i  parenti  legittimi
 sarebbero  tutti  specificamente contemplati dalla stessa norma tra i
 successibili,  ma  anche  in  base all'art. 74 del codice civile, che
 definendo la parentela "il vincolo tra le persone che  discendono  da
 uno  stesso  stipite", non consentirebbe di distinguere tra parentela
 legittima e parentela naturale (ed in tal senso  andrebbe,  altresi',
 interpretata  la  novella del 1975 che ha sostituito il Capo I "Della
 successione dei parenti legittimi" ed il Capo II  "Della  successione
 dei  figli  naturali e dei loro parenti", previsti dal codice civile,
 con l'unico Capo "Della successione dei  parenti")  e  nonostante  il
 disposto  dell'art.  258 del codice civile che, correttamente inteso,
 si limiterebbe a tutelare il  diritto  alla  riservatezza  dell'altro
 genitore,   dovendosi,   altrimenti,   ad  avviso  degli  appellanti,
 sollevare questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  258,
 565  e  572,  del  cod.  civ. per contrarieta' agli artt.  3, 29 e 30
 della Costituzione;
     che l'Amministrazione finanziaria dello  Stato,  costituitasi  in
 giudizio, ha chiesto la piena conferma della sentenza di primo grado.
   Rilevato  che  la domanda proposta dagli appellanti non puo' essere
 accolta  in  quanto,  pur   riconoscendo   che   l'attuale   tendenza
 dell'ordinamento   sia  per  una  sempre  maggiore  espansione  della
 rilevanza giuridica e sociale della  cosiddetta  parentela  naturale,
 l'art.   565  del  cod.    civ.,  che  disciplina  le  categorie  dei
 successibili, non prevede la  successione  del  figlio  legittimo  al
 figlio   naturale  (o,  viceversa,  del  figlio  naturale  al  figlio
 legittimo) del fratello o sorella del genitore (successivamente tra i
 c.d. cugini naturali).
   Rilevato, altresi',  che  l'esigenza  di  una  espressa  previsione
 normativa  per  la  ricomprensione  dei  c.d.  cugini naturali tra le
 categorie dei successibili,  di  cui  all'art.  565  del  cod.  civ.,
 risulta chiaramente:
     a)  dallo  stesso  art.  565,  che  disciplina  le  categorie dei
 successibili  e  prevede  specificamente  la  successione  dei  figli
 naturali;
     b)  dall'art.  258  del  cod.  civ.  che  limita  gli effetti del
 riconoscimento al genitore da cui fu fatto, "salvo  i  casi  previsti
 dalla legge";
     c)  dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte
 costituzionale che, con le sentenze 4 luglio 1979, n. 55, e 12 aprile
 1990, n. 184 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.  565
 del cod. civ. nella parte in cui, in mancanza di  altri  successibili
 all'infuori  dello  Stato, non prevedeva la successione legittima fra
 fratelli  e  sorelle  naturali  (a   conferma,   pertanto,   che   il
 riconoscimento  dei  diritti  successori a nuove categorie di parenti
 naturali richiede sempre un'espressa previsione normativa).
   Considerato che la mancata previsione dei c.d. cugini naturali  tra
 le  categorie  dei  successibili,  di cui all'art. 565 del cod. civ.,
 richiede  la  valutazione  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 258, 565 e 572 del cod. civ., in relazione agli  artt.  3,  29,
 primo  comma  e  30, terzo comma della Cost., siccome richiesto dagli
 appellanti con il secondo motivo di gravame.
   Rilevato,  anzitutto,  che  appare  manifestamente   infondata   la
 questione  concernente  l'art.  258 del codice civile, non essendo la
 norma in esso contenuta d'ostacolo all'eventuale  riconoscimento  dei
 diritti successori dei c.d. cugini naturali (ben potendo, infatti, lo
 stesso  articolo,  grazie  alla  clausola  di salvezza, convivere con
 l'eventuale riconoscimento dei diritti successori  di  altri  parenti
 naturali).
   Ritenuto,  inoltre, che appare irrilevante la questione concernente
 l'art.  572  del  codice  civile,  dovendosi   lo   stesso   ritenere
 applicabile  anche alla c.d. parentela naturale, almeno nei limiti in
 cui  ne  sia  stata  riconosciuta  la  rilevanza  giuridica  ai  fini
 successori.
   Ritenuto,   viceversa,   che   appare  rilevante  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 565 del cod.  civ.,  in  quanto
 non  solo  la  norma risulta applicabile alla controversia de qua, ma
 l'eventuale   declaratoria    di    incostituzionalita'    renderebbe
 accoglibile la domanda degli appellanti e farebbe succedere gli eredi
 Camerani a preferenza dello Stato.
   Considerato,   infine,  che  questa  Corte  d'appello  ritiene  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  565,  del cod. civ., per contrasto con gli artt. 30, terzo
 comma, 3 e 29, primo comma, della Costituzione, nella parte  in  cui,
 in  mancanza  di  altri  successibili  all'infuori  dello  Stato, non
 prevede la  successione  legittima  dei  figli  legittimi  al  figlio
 naturale  (o,  viceversa  dei figli naturali al figlio legittimo) del
 fratello o sorella del loro genitore (successione tra i  c.d.  cugini
 naturali) in quanto:
     a)  l'esclusione  dei  c.d.  cugini  naturali dalle categorie dei
 successibili, di cui all'art. 565 del cod. civ., in mancanza di altri
 parenti  legittimi  e  con  preferenza  nei  confronti  dello  Stato,
 contrasta  con l'art. 30, terzo comma della Costituzione che assicura
 ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica  e  sociale,
 compatibile  con  i diritti dei membri della famiglia legittima. Gia'
 la  Corte  costituzionale,  infatti,   quando   ebbe   ad   affermare
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  565  del cod. civ. (cfr.
 Corte cost. 12 aprile 1990, n. 184), nella parte in cui, in  mancanza
 di  altri  successibili  all'infuori  dello  Stato,  non prevedeva la
 successione legittima tra fratelli e sorelle  naturali,  rilevo'  che
 "coordinato  al  principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.,
 il  principio  ...   dell'art.      30   implica   un   limite   alla
 discrezionalita'  legislativa  nella  determinazione  dei  casi e dei
 contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti  con
 i  parenti  del  genitore. Il limite puo' essere cosi' formulato: nei
 detti rapporti le disparita'  di  trattamento  delle  due  specie  di
 filiazione non possono essere conservate piu' di quanto richiedano un
 ragionevole   bilanciamento   degli   interessi   in   gioco   e   il
 contemperamento con, o la sottordinazione ad altri principi di pari o
 maggior peso".
   Alla stregua di questo  criterio,  e  ripercorrendo  l'iter  logico
 seguito  dalla  Corte  costituzionale,  non  vi sono ragioni idonee a
 giustificare la conservazione della regola del cod. civ. che  esclude
 il  diritto di successione dei figli legittimi al figlio naturale (o,
 viceversa dei figli naturali al  figlio  legittimo)  del  fratello  o
 sorella   del  loro  genitore  pur  quando,  mancando  altri  parenti
 legittimi, il favore  per  i  c.d.  parenti  naturali  non  entri  in
 conflitto   col   principio  della  successione  familiare,  ne'  con
 l'interesse dello Stato.
   L'istituto  dell'art.  586  del  cod.  civ. non tutela, infatti, un
 interesse patrimoniale dello Stato di natura privata che possa essere
 messo  a  confronto  con  l'interesse  dei   c.d.   cugini   naturali
 superstiti,  bensi'  l'interesse pubblico alla conservazione dei beni
 del defunto e alla continuita'  dei  rapporti  giuridici  che  a  lui
 facevano  capo,  quando  manchino  soggetti legittimati a raccogliere
 l'eredita'.
   Ritiene, pertanto, questa Corte d'appello che,  non  riscontrandosi
 nel  caso  de  quo  alcun  conflitto  tra i c.d. cugini naturali ed i
 membri  della  famiglia  legittima,  l'esclusione  dei  primi   dalle
 categorie  dei  successibili  appare discriminatoria e, pertanto, non
 compatibile con la piena tutela giuridica e sociale riconosciuta  dal
 precetto
  costituzionale;
     b)  la  suddetta  esclusione, inoltre, in quanto non giustificata
 dall'esigenza di tutelare un controinteresse di pari o maggior  peso,
 contrasta, altresi', con l'art. 3 della Costituzione in quanto lesiva
 del principio di eguaglianza e della pari dignita' sociale;
     c)   contrasta,   infine,   con  l'art.  29,  primo  comma  della
 Costituzione che riconosce i diritti  della  famiglia  come  societa'
 naturale  e cioe' come gruppo che si pone quale fonte di solidarieta'
 ed in cui il  singolo  svolge  la  propria  personalita'.  I  diritti
 riconosciuti  al singolo come membro della famiglia comprendono anche
 i diritti successori e, pertanto, fatta salva  la  preferenza  per  i
 membri  della  famiglia  legittima,  non  vi e' ragione per escludere
 dalle categorie dei successibili i c.d. cugini naturali.
   Sicche', in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato,
 il vincolo di consanguineita', che lega i c.d. parenti naturali, deve
 assurgere ad autonomo titolo di successione (cfr.  Corte  cost.    12
 aprile  1990,  n.  184  e  Corte  cost.  7  novembre  1994, n. 377) e
 garantire i diritti successori dei figli legittimi nei confronti  del
 figlio  naturale  (o,  viceversa dei figli naturali nei confronti del
 figlio  legittimo)  del  fratello  o  sorella   del   loro   genitore
 (successione tra i c.d. cugini naturali).